Art. 117 Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell'ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 67). 1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attivita' indicate nell'articolo 2 e i preposti che vi sovraintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attivita' diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi. 2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attivita' che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 146.