Art. 117 
 
Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi,  con  particolari  compiti
  nell'ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
  articolo 67). 
 
  1. I datori di lavoro e i dirigenti  che  svolgono  e  dirigono  le
attivita'  indicate   nell'articolo   2   e   i   preposti   che   vi
sovraintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in  relazione
alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che
svolgono nell'ambito aziendale attivita' diverse  da  quelle  proprie
dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni  esistenti
nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I  medesimi
soggetti forniscono ai  predetti  lavoratori  i  necessari  mezzi  di
protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi. 
  2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1  ad  attivita'
che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati  per
gli stessi ai sensi dell'articolo 146.