Art. 118 
 
Obblighi dei lavoratori (decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,
                            articolo 68) 
 
  1. Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e  sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su  cui
ricadono gli effetti delle sue  azioni  od  omissioni,  conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro. 
  2. I lavoratori: 
    a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli  obblighi  previsti  a  tutela  della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
    b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,  ai  fini  della  protezione
collettiva e individuale, a seconda delle mansioni  alle  quali  sono
addetti; 
    c) usano secondo le specifiche istruzioni ricevute i  dispositivi
di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti
o forniti dal datore di lavoro; 
    d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al  dirigente  o
al preposto la mancanza, l'insufficienza o il  mancato  funzionamento
dei  dispositivi  di  sicurezza,  di  protezione  e  di  sorveglianza
dosimetrica, nonche' le  eventuali  condizioni  di  pericolo  di  cui
vengono a conoscenza; 
    e) si astengono dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o
manovre che non sono di loro competenza o che  possono  compromettere
la protezione e la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
    f) si sottopongono  alla  sorveglianza  sanitaria  ai  sensi  del
presente decreto; 
    g) partecipano ai programmi  di  formazione  e  di  addestramento
organizzati dal datore di lavoro. 
  3. I lavoratori esposti che svolgono  per  piu'  datori  di  lavoro
attivita' che li  espongono  al  rischio  da  radiazioni  ionizzanti,
informano ciascun datore di lavoro delle  attivita'  che  svolgono  o
hanno svolto in passato presso gli altri datori di lavoro, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 116. 
  4. I lavoratori esterni  di  categoria  A  esibiscono  il  libretto
personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate  prima
di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.