Art. 119 Scambio di informazioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 44) 1. Il gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all'articolo 126 trasmette, previo consenso del lavoratore interessato, alle autorita' competenti di cui all'articolo 8 o ai soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della radioprotezione del lavoratore, che ne facciano motivata richiesta, le informazioni relative alle dosi ricevute. 2. La richiesta deve essere motivata dalla necessita' di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportano la classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore. 3. Nelle more dell'operativita' dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti, le informazioni suddette sono trasmesse dal lavoratore stesso.