Art. 120 
 
Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 33 e  52;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70). 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al  rischio  derivante
dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di  studio  o
di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
    a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18  anni,  che
si avviano ad una professione nel corso della quale  saranno  esposti
alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi  implicano  necessariamente
l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
    b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni,  che
si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); 
    c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a  16  anni,  che
non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); 
    d) apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni.