Art. 120 Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70). 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di studio o di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); d) apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni.