Art. 121 Minori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 8; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 71) 1. I minori di 18 anni non possono esercitare attivita' proprie dei lavoratori esposti. 2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorche' minori di 18 anni, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per gli individui della popolazione in relazione alle specifiche esigenze della loro attivita' di studio o di apprendistato, secondo le modalita' di esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 146.