Art. 121 
 
Minori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 8; decreto legislativo 17
                  marzo 1995, n. 230, articolo 71) 
 
  1. I minori di 18 anni non possono esercitare attivita' proprie dei
lavoratori esposti. 
  2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorche'  minori  di  18  anni,
possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per gli  individui
della popolazione in relazione alle specifiche  esigenze  della  loro
attivita' di studio o  di  apprendistato,  secondo  le  modalita'  di
esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 146.