Art. 122 Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72). 1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformita' ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile. 2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente decreto avvalendosi dell'esperto di radioprotezione. 3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalita' operative concernenti le attivita' di cui al comma 2 rispondono alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente livello di radioprotezione.