Art. 122 
 
Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM,  articoli
  5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo  1995,
  n. 230, articolo 72). 
 
  1. Il datore di lavoro,  tenendo  conto  dei  fattori  economici  e
sociali, attua, in conformita' ai principi generali di cui al  Titolo
I del presente decreto, tutte le misure  di  sicurezza  e  protezione
idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello piu'  basso
ragionevolmente ottenibile. 
  2. Il datore di lavoro definisce i vincoli  di  dose  da  adottarsi
nell'esercizio delle  attivita'  disciplinate  dal  presente  decreto
avvalendosi dell'esperto di radioprotezione. 
  3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalita'
operative concernenti le attivita' di cui al comma 2 rispondono  alle
norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente
livello di radioprotezione.