Art. 123 Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73). 1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse modalita' di esposizione, ai sensi dell'articolo 146, per: a) i lavoratori esposti; b) gli apprendisti e studenti; c) i lavoratori non esposti; d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui all'articolo 117. 2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresi' i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati ai sensi dell'articolo 146 per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in eta' fertile. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).