Art. 124 
 
Esposizioni accidentali o di emergenza (decreto legislativo 17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 74) 
 
  1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 175,  i  datori
di lavoro, provvedono  affinche'  i  lavoratori  e  il  personale  di
intervento  previsto  nei  piani  di  cui  al  Titolo   XIV   vengano
preventivamente  sottoposti  a  un  programma   di   informazione   e
formazione riguardante: 
    a) la disciplina della radioprotezione; 
    b) la possibilita' che, durante un intervento, siano sottoposti a
esposizione di emergenza, i rischi connessi all'esposizione stessa  e
le precauzioni da  adottare;  tale  informazione  tiene  conto  delle
possibili  situazioni  di  emergenza  e  dei   tipi   di   intervento
ipotizzabili; 
    c) le procedure di emergenza da  adottarsi  e  le  istruzioni  da
seguire; 
    d) il significato dei livelli operativi di  riferimento  connessi
alle esposizioni di emergenza a cui possono essere sottoposti; 
    e) le misure e  le  attivita'  di  protezione  e  prevenzione  da
adottare; 
    f) il sistema di gestione delle  emergenze  previsto  dal  Titolo
XIV; 
    g)  gli  specifici  dispositivi  di  protezione  e  i  mezzi   di
sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in  relazione  alle  funzioni
svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione. 
  2. I datori di lavoro  provvedono  affinche'  l'informazione  e  la
formazione specifica  di  cui  al  comma  1  vengono  aggiornate  con
frequenza quinquennale. 
  3. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito  delle
rispettive  attribuzioni  e  competenze,  provvedono   a   dotare   i
lavoratori di mezzi di protezione adeguati durante gli interventi  di
emergenza. 
  4. I lavoratori e il personale delle squadre speciali di  emergenza
che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano  suscettibili
di incorrere in esposizioni professionali di  emergenza,  comportanti
il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti  per  i
lavoratori  esposti,  sono  soggetti  classificati  in  categoria   A
preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base  dell'eta'
e dello stato di salute. 
  5. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano i limiti di  dose
efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti  di
cui all'articolo 146. 
  6. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani  di  emergenza,
vengono previste e adottate,  per  quanto  ragionevolmente  possibile
tenuto conto delle  circostanze  reali  dell'emergenza,  dei  vincoli
tecnici e dei rischi  di  radioprotezione,  le  misure  necessarie  a
contenere l'esposizione dei soggetti di cui al comma 4, al  di  sotto
dei limiti stabiliti per i lavoratori  esposti  di  cui  all'articolo
146. In situazioni in cui la condizione  suddetta  non  possa  essere
rispettata, le esposizioni devono essere mantenute al  di  sotto  dei
seguenti livelli di riferimento: 
    a) 100 mSv di dose efficace; 
    b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino; 
    c) 1 Sv di dose equivalente alle estremita'; 
    d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle. 
  7. In via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare  vite  umane,
impedire gravi effetti sulla salute dovuti alle radiazioni o impedire
il verificarsi di una catastrofe, le esposizioni possono superare  il
valore di 100mSv di dose efficace  da  irraggiamento  esterno  e  non
possono comunque superare il valore di 500 mSv di  dose  efficace  da
irraggiamento esterno. 
  8. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  141,  i
soggetti che possono incorrere nelle esposizioni di cui ai commi da 1
a 7 devono essere volontari che siano chiaramente  ed  esaustivamente
informati in anticipo in merito ai rischi per la salute  associati  a
tale esposizione e alle misure di protezione disponibili. 
  9. Nella pianificazione e nell'attuazione dei  piani  di  emergenza
vengono previste  e  adottate  le  misure  idonee  a  evitare  che  i
lavoratori ed il personale addetto alle emergenze, diversi da  quelli
di cui al presente  articolo,  siano  suscettibili  di  incorrere  in
esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di
cui all'articolo 146. 
  10. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  141,  dopo  ogni
esposizione accidentale o professionale di  emergenza,  i  datori  di
lavoro, i  dirigenti  e  i  preposti,  nell'ambito  delle  rispettive
attribuzioni e competenze, forniscono all'esperto di  radioprotezione
i dati,  gli  elementi  e  le  informazioni  necessari,  al  fine  di
acquisire dallo stesso una apposita relazione  tecnica,  dalla  quale
risultano le circostanze  e  i  motivi  dell'esposizione  nonche'  la
valutazione  delle  dosi  ricevute  dai  lavoratori   interessati   e
dall'individuo  rappresentativo  della   popolazione.   La   predetta
valutazione  delle  dosi  include  la  distribuzione   delle   stesse
nell'organismo. 
  11. Per le attivita' estrattive gli  interventi  di  soccorso  sono
effettuati su base volontaria da personale appositamente addestrato. 
  12. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali,  della  salute,  dello
sviluppo economico, sentito il Dipartimento della  protezione  civile
sono stabiliti le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori
e del personale di intervento. 
  13. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  comma  12,  si
applicano le disposizioni stabilite nell'allegato XX.