Art. 125 
 
Sorveglianza fisica (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 32, 1 comma,
  lettera d), 34, 39; decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
  articolo 75). 
 
  1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori  e  degli
individui della popolazione e' effettuata quando le attivita'  svolte
comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o  piu'
zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la  classificazione
degli addetti come lavoratori esposti. 
  2. I datori di  lavoro  esercenti  le  attivita'  disciplinate  dal
presente decreto assicurano la  sorveglianza  fisica,  effettuata  ai
sensi delle disposizioni contenute nel decreto  di  cui  all'articolo
133, comma 9, sulla base delle indicazioni  della  relazione  di  cui
all'articolo 109, comma 2,  e,  successivamente,  di  quella  di  cui
all'articolo 131, comma 1.