Art. 125 Sorveglianza fisica (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 32, 1 comma, lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 75). 1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione e' effettuata quando le attivita' svolte comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o piu' zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione degli addetti come lavoratori esposti. 2. I datori di lavoro esercenti le attivita' disciplinate dal presente decreto assicurano la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 133, comma 9, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 109, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all'articolo 131, comma 1.