Art. 127 Servizi di dosimetria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 76) 1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attivita' di servizio di dosimetria individuale, anche per le attivita' disciplinate al Titolo IV e' soggetto alla vigilanza dell'ISIN al quale e' tenuto a comunicare, entro trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attivita'. 2. La cessazione dell'attivita' di servizio di dosimetria individuale e' comunicata dai soggetti di cui al comma 1 all'ISIN trenta giorni prima della data di cessazione. 3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155, chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolge attivita' di dosimetria individuale deve adottare programmi di controllo e garanzia della qualita' e garantire la tracciabilita' dei sistemi di taratura utilizzati presso un laboratorio accreditato di taratura.