Art. 127 
 
Servizi di dosimetria (decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,
                            articolo 76) 
 
  1. Ferme restando le competenze previste dalla  vigente  normativa,
chiunque svolge attivita'  di  servizio  di  dosimetria  individuale,
anche per le attivita' disciplinate al Titolo  IV  e'  soggetto  alla
vigilanza dell'ISIN al quale e' tenuto  a  comunicare,  entro  trenta
giorni, l'avvenuto inizio delle attivita'. 
  2.  La  cessazione  dell'attivita'  di   servizio   di   dosimetria
individuale e' comunicata dai soggetti di cui  al  comma  1  all'ISIN
trenta giorni prima della data di cessazione. 
  3. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  previsto  al  comma  3
dell'articolo 155, chiunque, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, svolge attivita'  di  dosimetria  individuale  deve
adottare programmi di controllo e garanzia della qualita' e garantire
la tracciabilita'  dei  sistemi  di  taratura  utilizzati  presso  un
laboratorio accreditato di taratura.