Art. 128 
 
Nomina  esperto  di   radioprotezione   (direttiva   59/2013/EURATOM,
  articolo 82; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  77). 
 
  1. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di
esperti di radioprotezione. 
  2. La lettera di  incarico  all'esperto  di  radioprotezione  e  la
relativa  dichiarazione  di  accettazione  da  parte  dell'incaricato
devono  essere  conservate  dal  datore  di  lavoro  ed  esibite,  su
richiesta, agli  organi  di  vigilanza.  Il  datore  di  lavoro  puo'
affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla  sorveglianza
fisica della protezione contro le radiazioni, a personale  dipendente
o a un soggetto che presta attivita' lavorativa  presso  il  medesimo
datore di lavoro sulla base  di  altre  tipologie  contrattuali,  non
provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 129, scelto  d'intesa
con l'esperto di radioprotezione e che opera sotto la responsabilita'
di quest'ultimo secondo le direttive e  le  procedure  scritte  dallo
stesso definite. 
  3. Il datore di  lavoro  fornisce  i  mezzi  e  le  informazioni  e
assicura le condizioni necessarie all'esperto di radioprotezione  per
lo svolgimento dei suoi compiti. 
  4. Le funzioni di esperto di  radioprotezione  non  possono  essere
assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne'  dai  dirigenti
che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti
che a essa sovrintendono, ne' dagli addetti  alla  vigilanza  di  cui
all'articolo 106. 
  5.  In   caso   di   cessazione   dell'incarico   di   esperto   di
radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare  la  continuita'
della  sorveglianza  fisica  come  previsto  al  comma  1  e  fornire
all'esperto  di  radioprotezione   subentrante   e   all'esperto   di
radioprotezione  che  ha  cessato  l'incarico   i   risultati   delle
misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni
di cui all'articolo 130, comma 11.