Art. 129 
 
Abilitazione degli  esperti  di  radioprotezione:  elenco  nominativo
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78). 
 
  1. Presso il Ministero del Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e'
istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. In detto  elenco
sono iscritti d'ufficio, con il medesimo  grado  di  abilitazione,  i
soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
iscritti nell'elenco degli esperti  qualificati  istituito  ai  sensi
dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  2. L'elenco degli esperti di radioprotezione e' ripartito secondo i
seguenti gradi di abilitazione: 
    a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica  delle
sorgenti  costituite  da  apparecchi   radiologici   che   accelerano
elettroni con tensione massima, applicata al tubo,  inferiore  a  400
kV; 
    b) abilitazione di secondo  grado,  per  la  sorveglianza  fisica
delle sorgenti costituite da macchine  radiogene  con  energia  degli
elettroni accelerati compresa tra 400 keV e  10  MeV,  o  da  materie
radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione  media
nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni
al secondo; 
    c) abilitazione di terzo grado  sanitario,  per  la  sorveglianza
fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da  quelle  di  cui  alle
lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'articolo  7,  numeri
16),  63),  66),  67),  68),  69)  e  116),  che   siano   utilizzate
esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie; 
    d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica  degli
impianti come definiti all'articolo 7, numeri  16),  63),  66),  67),
68), 69) e 116) e delle  altre  sorgenti  di  radiazioni  diverse  da
quelle di cui alle lettere a), b) e c). 
  3. L'abilitazione di grado  superiore  comprende  quelle  di  grado
inferiore. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentiti  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  l'ISIN,  l'ISS  e  l'INAIL,  da
emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto,
sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le  modalita'
di   formazione,   le   modalita'   di   svolgimento   dell'esame   e
l'aggiornamento professionale degli esperti di  radioprotezione,  nel
rispetto dei seguenti criteri: 
    a) indicazione, per ciascun  grado  per  il  quale  il  candidato
esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei  titoli
di studio universitario occorrenti; 
    b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente
almeno al master di primo livello per il  primo  grado  e  almeno  al
master di secondo livello per il secondo e il terzo grado  ovvero  ad
una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche
un tirocinio pratico della durata  minima  di  20,  40  e  60  giorni
lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado; 
    c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici  della  prova  di
esame fermo restando  che  la  stessa  dovra'  contemplare  anche  la
risoluzione di un caso pratico; 
    d) aggiornamento professionale assicurato mediante  corsi  tenuti
da  istituti  universitari,  dagli   Albi   professionali   o   dalle
associazioni di categoria della durata minima di  100  ore  ogni  tre
anni o corrispondenti crediti formativi universitari; 
    e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per
chi abbia  riportata  una  condanna  per  reati  contro  la  pubblica
amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono
essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici
e che non risultano interdetti; 
    f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti  presso  i
quali il tirocinio e' svolto; 
    g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda  di
iscrizione  nell'elenco  e  della  modalita'  secondo   cui   avviene
l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco; 
    h) previsione della composizione della commissione di  esame  con
designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni: 
      1) due componenti designati dal Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
      2) un componente designato dal Ministero della salute; 
      3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
      4) un componente designato dall'INAIL; 
      5) un componente designato dal Ministero dell'Universita'; 
      6) due componenti designati dall'ISIN; 
  fermo il ruolo  del  presidente  in  capo  ad  uno  dei  componenti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  i) definizione dei compiti della commissione preposta a  deliberare
sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di
esprimere proposte  e  pareri  in  merito  alla  sospensione  e  alla
cancellazione dagli elenchi; 
    l) individuazione nella sede del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in  Roma  del  luogo  di  svolgimento  degli  esami
finalizzati ad ottenere l'iscrizione; 
    m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a  rinuncia
della  mancata  presentazione  del  candidato  all'esame  nella  data
stabilita. 
  5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 si applica  la
disciplina di cui all'allegato XXI. 
 
          Note all'art. 129: 
              - Il testo dell'articolo 78 del decreto legislativo  17
          marzo 1995, n.  230,  recante  attuazione  delle  direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni   ionizzanti,
          2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli
          impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di  gestione
          sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti  radioattivi
          derivanti da attivita' civili", pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  78  (Abilitazione  degli  esperti   qualificati:
          elenco nominativo). -  1.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', e' istituito, presso  l'Ispettorato
          medico centrale del  lavoro,  un  elenco  nominativo  degli
          esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi  di
          abilitazione: 
                a) abilitazione di primo grado, per  la  sorveglianza
          fisica delle sorgenti costituite da apparecchi  radiologici
          che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al
          tubo, inferiore a 400 KeV; 
                b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza
          fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene  con
          energia degli elettroni accelerati compresa tra 400  keV  e
          10 MeV, o da materie radioattive, incluse  le  sorgenti  di
          neutroni la  cui  produzione  media  nel  tempo,  su  tutto
          l'angolo solido,  sia  non  superiore  a  104  neutroni  al
          secondo; 
                c) abilitazione di terzo grado, per  la  sorveglianza
          fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo
          II  del  presente  decreto  e  delle  altre   sorgenti   di
          radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 
              2. L'abilitazione di grado superiore  comprende  quelle
          di grado inferiore. 
              3. Con lo stesso decreto di cui  al  comma  1,  sentita
          l'ANPA,  sono  stabiliti  i   titoli   di   studio   e   la
          qualificazione professionale, nonche' le modalita'  per  la
          formazione   professionale,   per   l'accertamento    della
          capacita'   tecnica   e   professionale    richiesta    per
          l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma   1   e   per
          l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo
          restando quanto stabilito all'articolo 93  per  i  casi  di
          inosservanza dei compiti.».