Art. 130 
 
Attribuzioni    dell'esperto    di     radioprotezione     (direttiva
  2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17  marzo
  1995, n. 230, articolo 79). 
 
  1. L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della  sorveglianza
fisica per conto del datore di lavoro: 
    a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo
109 e fornisce indicazioni al datore di  lavoro  sull'attuazione  dei
compiti di cui al comma 6  del  predetto  articolo  a  esclusione  di
quelli di cui alle lettere e) e g); 
    b)  effettua  l'esame  e  la  verifica  delle  attrezzature,  dei
dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare: 
      1)  procede  all'esame  preventivo  e  rilascia   il   relativo
benestare,  dal  punto  di  vista  della  sorveglianza  fisica  della
radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano  rischi
di esposizione,  dell'ubicazione  delle  medesime  all'interno  dello
stabilimento in relazione a tali rischi, nonche' delle modifiche alle
installazioni   che   implicano   rilevanti   trasformazioni    delle
condizioni,  delle  caratteristiche  di  sicurezza,  dei  dispositivi
d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 
      2) effettua  la  prima  verifica,  dal  punto  di  vista  della
sorveglianza  fisica,  di  nuove  installazioni  e  delle   eventuali
modifiche apportate alle stesse; 
      3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei  dispositivi
e delle procedure di radioprotezione; 
      4) effettua la verifica periodica  delle  buone  condizioni  di
funzionamento degli strumenti di misurazione; 
      5) effettua la  verifica  di  conformita'  degli  strumenti  di
misura ai requisiti di cui all'articolo 155; 
    c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione  nelle
zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato,  nelle  zone  con
esse confinanti; 
    d) procede alla valutazione delle dosi e  delle  introduzioni  di
radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3,
4 e 5; 
    e) verifica che il personale di cui all'articolo  128,  comma  2,
impieghi in maniera corretta gli strumenti e  i  mezzi  di  misura  e
svolga le attivita' delegate secondo le procedure definite; 
    f) svolge  l'attivita'  di  sorveglianza  sullo  smaltimento  dei
materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal
presente decreto; 
    g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze,  il  datore  di
lavoro: 
      1)  nella  predisposizione  dei   programmi   di   sorveglianza
individuale nonche' nella individuazione delle tecniche di dosimetria
personale appropriate; 
      2)  nella  predisposizione  del  programma  di  garanzia  della
qualita' finalizzato alla  radioprotezione  dei  lavoratori  e  degli
individui della popolazione, attraverso la redazione di  procedure  e
istruzioni   di   lavoro   che   rendano   efficace   ed   efficiente
l'organizzazione radioprotezionistica adottata; 
      3)  nella  predisposizione  del   programma   di   monitoraggio
ambientale connesso all'esercizio della pratica; 
      4) nella predisposizione delle procedure  per  la  gestione  di
rifiuti radioattivi; 
      5) nella predisposizione  delle  procedure  di  prevenzione  di
inconvenienti e di incidenti; 
      6)  nella  pianificazione  e  risposta  nelle   situazioni   di
emergenza; 
      7)  nella   definizione   dei   programmi   di   formazione   e
aggiornamento dei lavoratori; 
      8) nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle  situazioni
incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate; 
      9)  nell'individuazione  delle  condizioni  di   lavoro   delle
lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento; 
  2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo  medico,
l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario,  con
lo specialista in fisica medica: 
    a)   svolge   l'attivita'   di    sorveglianza    fisica    della
radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione; 
    b)  fornisce  indicazioni  al  datore   di   lavoro   in   merito
all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori. 
  3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per
i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125,
mediante uno o piu' apparecchi di misura individuali nonche' in  base
ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera
c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili. 
  4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate  per  i  lavoratori
soggetti a rischi di  incorporazione  di  sostanze  radioattive  deve
essere  effettuata  in  base  a  idonei  metodi  fisici   e/o   radio
tossicologici, anche  tenuto  conto  delle  norme  di  buona  tecnica
applicabili. 
  5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere
effettuata mediante uno o  piu'  apparecchi  di  misura  individuali,
anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili. 
  6. La valutazione della dose equivalente  alle  estremita'  e  alla
cute deve essere effettuata mediante uno o piu' apparecchi di  misura
individuali,  anche  tenuto  conto  delle  norme  di  buona   tecnica
applicabili. 
  7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con  i  metodi  di
cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni  impossibile  o
insufficiente, la valutazione stessa  puo'  essere  effettuata  sulla
scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro  o  a
partire da  misurazioni  individuali  compiute  su  altri  lavoratori
esposti. 
  8. L' esperto di radioprotezione comunica per  iscritto  al  medico
autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute
o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicita'  almeno
annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti.  In  caso  di
esposizioni  accidentali  o  di  emergenza  la  comunicazione   delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e,  ove
necessario, tempestivamente aggiornata. 
  9. L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle
valutazioni  necessarie  ai  fini  della  sorveglianza  fisica  della
protezione degli individui della popolazione secondo  i  principi  di
cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare,  effettua  la
valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante  dall'attivita'
e,  in  corso  di  esercizio,  delle  dosi   ricevute   o   impegnate
dall'individuo  rappresentativo  della  popolazione   in   condizioni
normali, con frequenza almeno annuale, nonche' la  valutazione  delle
esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal  fine,  il
predetto individuo rappresentativo della popolazione e'  identificato
sulla  base  di  valutazioni  ambientali,  adeguate  alla   rilevanza
dell'attivita'  stessa,  che  tengano  conto  delle  diverse  vie  di
esposizione. 
  10. L'esperto di radioprotezione partecipa alle  riunioni  previste
dall'articolo 35, del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
debitamente comunicate dal datore di  lavoro,  e  relaziona  in  tale
occasione in merito ai risultati della sorveglianza  fisica  relativi
all'anno precedente. 
  11.   In   caso   di   cessazione   dall'incarico,   l'esperto   di
radioprotezione e' comunque  tenuto  a  effettuare  e  registrare  le
valutazioni  dosimetriche  relative  a  tutto  il  periodo  del   suo
incarico,  anche  se  derivanti  da  risultati  di  misurazioni  resi
disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico. 
 
          Note all'art. 130: 
              -  Il  testo  dell'articolo  35  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art. 35 (Riunione periodica). 1. Nelle aziende e nelle
          unita' produttive che occupano piu' di  15  lavoratori,  il
          datore di lavoro, direttamente o  tramite  il  servizio  di
          prevenzione e protezione  dai  rischi,  indice  almeno  una
          volta all'anno una riunione cui partecipano: 
                a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
                b) il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi; 
                c) il medico competente, ove nominato; 
                d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
              2.  Nel  corso  della  riunione  il  datore  di  lavoro
          sottopone all'esame dei partecipanti: 
                a) il documento di valutazione dei rischi; 
                b)  l'andamento  degli  infortuni  e  delle  malattie
          professionali e della sorveglianza sanitaria; 
                c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
          l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 
                d) i  programmi  di  informazione  e  formazione  dei
          dirigenti, dei preposti e  dei  lavoratori  ai  fini  della
          sicurezza e della protezione della loro salute. 
              3. Nel corso della riunione possono essere individuati: 
                a)  codici  di  comportamento  e  buone  prassi   per
          prevenire   i   rischi   di   infortuni   e   di   malattie
          professionali; 
                b)  obiettivi  di   miglioramento   della   sicurezza
          complessiva sulla base delle linee guida per un sistema  di
          gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
              4. La  riunione  ha  altresi'  luogo  in  occasione  di
          eventuali  significative  variazioni  delle  condizioni  di
          esposizione  al  rischio,  compresa  la  programmazione   e
          l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
          sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui  al
          presente articolo, nelle  unita'  produttive  che  occupano
          fino a 15 lavoratori e'  facolta'  del  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza  chiedere  la  convocazione  di
          un'apposita riunione. 
              5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e'
          a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.».