Art. 131 
 
Comunicazioni al datore di lavoro e relativi  adempimenti  (direttiva
  2013/59/EURATOM, articoli 32,  37;  decreto  legislativo  17  marzo
  1995, n. 230, articolo 80). 
 
  1. In base  alle  valutazioni  relative  all'entita'  del  rischio,
l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione  scritta,
trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro: 
    a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove  sussiste
rischio da radiazioni; 
    b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa  definizione
da parte del datore di  lavoro  delle  attivita'  che  questi  devono
svolgere; 
    c) la frequenza delle valutazioni di cui  all'articolo  130,  che
deve essere almeno annuale; 
    d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al
fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui  all'articolo  125,
dei lavoratori esposti e della popolazione; 
    e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate,  per  tutti  i
lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con
la frequenza stabilita ai sensi della lettera c). 
  2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base
delle indicazioni di  cui  al  comma  1,  si  assicura  altresi'  che
l'esperto  di  radioprotezione  trasmetta  al  medico  autorizzato  i
risultati delle valutazioni di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1
relative  ai  lavoratori  esposti,  con  la   periodicita'   prevista
all'articolo 130, comma 8.