Art. 133 
 
Classificazione dei lavoratori e degli ambienti  di  lavoro  ai  fini
  della  radioprotezione  e  della  sorveglianza  fisica   (direttiva
  2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995,
  n. 230, articolo 82). 
 
  1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in  ragione
della attivita' lavorativa svolta per conto  del  datore  di  lavoro,
sono suscettibili di superare in  un  anno  solare  uno  o  piu'  dei
seguenti valori: 
    a) 1 mSv di dose efficace; 
    b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; 
    c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato  in  media
su 1 cm²  qualsiasi  di  pelle,  indipendentemente  dalla  superficie
esposta; 
    d) 50 mSv di dose equivalente per le estremita'. 
  2. Sono considerati lavoratori  non  esposti  i  soggetti  che,  in
ragione dell'attivita' lavorativa svolta  per  conto  del  datore  di
lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi  dei  limiti
fissati per gli individui della popolazione di cui all'articolo  146,
comma 7. 
  3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla
base degli accertamenti compiuti dall'esperto di  radioprotezione  ai
sensi  del  paragrafo  5  dell'allegato  XXII  sono  suscettibili  di
un'esposizione superiore, in un anno  solare,  ad  uno  dei  seguenti
valori: 
    a) 6 mSv di dose efficace; 
    b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; 
    c) 150 mSv di dose equivalente per la  pelle  nonche'  per  mani,
avambracci,  piedi  e  caviglie,  con  le  modalita'  di  valutazione
stabilite al predetto paragrafo. 
  4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria  A  ai  sensi
del comma 3 sono classificati in Categoria B. 
  5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all'articolo 120, comma
1, lettera a) si applicano le modalita' di classificazione  stabilite
per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 
  6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro  addetti
alle lavorazioni minerarie disciplinate dal  Titolo  V  del  presente
decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte  di
un esperto di radioprotezione. 
  7. Ogni area di lavoro in cui,  sulla  base  degli  accertamenti  e
delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione  ai  sensi
del paragrafo 5 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa
operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui
al precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata. 
  8. Ogni area di lavoro in cui,  sulla  base  degli  accertamenti  e
delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione  ai  sensi
del paragrafo 5 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa
operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose  fissati
per gli individui della popolazione dall'articolo 146 comma 7, ma che
non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma  7,
e' classificata Zona Sorvegliata. 
  9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali  e
della salute, sentito l'ISIN, possono  essere  stabilite  particolari
modalita' di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione
in zone degli ambienti di lavoro ai fini della  radioprotezione,  nel
rispetto dei criteri di cui all'allegato XXII. 
  10. I criteri, le categorie e  le  modalita'  di  cui  al  comma  1
garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela  sanitaria
dei  lavoratori,  degli  apprendisti  e  degli  studenti  dai  rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.