Art. 134 
 
Sorveglianza sanitaria (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli  32,  44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 83). 
 
  1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno  o  piu'
medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e
degli apprendisti e studenti in conformita' alle norme  del  presente
Titolo. Tale sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano  la
medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico  autorizzato  e
la relativa dichiarazione di accettazione da  parte  dell'incaricato,
deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta,
agli organi di vigilanza. 
  2.  I  medici  competenti  di  cui  all'articolo  25  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione gia' svolgono l'attivita' di sorveglianza
sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B  possono
continuare a svolgere tale attivita' anche  senza  l'abilitazione  di
cui all'articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi. 
  3. Il datore di lavoro non puo' assegnare  le  persone  di  cui  al
comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al rischio  di  radiazioni
ionizzanti in assenza di giudizio di idoneita' favorevole. 
  4. Il datore di lavoro assicura ai medici di  cui  al  comma  1  le
condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti. 
  5. Il datore di lavoro  consente  ai  medici  di  cui  al  comma  1
l'accesso  a  qualunque  informazione  o  documentazione  che  questi
ritengano necessaria per la valutazione dello  stato  di  salute  dei
lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto  il
profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori. 
  6. Le funzioni di medico autorizzato  non  possono  essere  assolte
dalla persona fisica del datore  di  lavoro  ne'  dai  dirigenti  che
eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che
ad essa sovrintendono,  ne'  dagli  addetti  alla  vigilanza  di  cui
all'articolo 106. 
 
          Note all'art. 134: 
              -  Il  testo  dell'articolo  25  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art. 25 (Obblighi del  medico  competente).  -  1.  Il
          medico competente: 
                a) collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il
          servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione  dei
          rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
          della sorveglianza sanitaria,  alla  predisposizione  della
          attuazione delle misure per la tutela della salute e  della
          integrita' psico-fisica dei  lavoratori,  all'attivita'  di
          formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
          la parte di competenza, e alla organizzazione del  servizio
          di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
          lavorazione  ed  esposizione  e  le   peculiari   modalita'
          organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
          e valorizzazione  di  programmi  volontari  di  «promozione
          della salute», secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale; 
                b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
          cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti
          in   funzione   dei   rischi   specifici   e   tenendo   in
          considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati; 
                c)  istituisce,  aggiorna  e  custodisce,  sotto   la
          propria  responsabilita',  una  cartella  sanitaria  e   di
          rischio  per  ogni  lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza
          sanitaria. Tale cartella e' conservata con salvaguardia del
          segreto  professionale  e,  salvo  il  tempo   strettamente
          necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria  e
          la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo  di
          custodia concordato al  momento  della  nomina  del  medico
          competente; 
                d) consegna al  datore  di  lavoro,  alla  cessazione
          dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con  salvaguardia
          del segreto professionale; 
                e)  consegna  al  lavoratore,  alla  cessazione   del
          rapporto di lavoro, copia della  cartella  sanitaria  e  di
          rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
          alla  conservazione  della  medesima.   L'originale   della
          cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
          di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, da parte del datore di  lavoro,  per  almeno  dieci
          anni,  salvo  il  diverso   termine   previsto   da   altre
          disposizioni del presente decreto; 
                f); 
                g)   fornisce   informazioni   ai   lavoratori    sul
          significato   della   sorveglianza   sanitaria   cui   sono
          sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
          a  lungo  termine,  sulla  necessita'  di   sottoporsi   ad
          accertamenti   sanitari   anche    dopo    la    cessazione
          dell'attivita' che comporta l'esposizione  a  tali  agenti.
          Fornisce altresi', a richiesta,  informazioni  analoghe  ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
                h) informa ogni lavoratore interessato dei  risultati
          della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo  41  e,  a
          richiesta  dello   stesso,   gli   rilascia   copia   della
          documentazione sanitaria; 
                i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
          di  cui  all'articolo  35,  al   datore   di   lavoro,   al
          responsabile del servizio  di  prevenzione  protezione  dai
          rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza,
          i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
          effettuata e fornisce indicazioni sul significato di  detti
          risultati ai fini della  attuazione  delle  misure  per  la
          tutela della salute e  della  integrita'  psico-fisica  dei
          lavoratori; 
                l) visita gli ambienti di  lavoro  almeno  una  volta
          all'anno o a cadenza diversa che stabilisce  in  base  alla
          valutazione dei rischi; la indicazione di una  periodicita'
          diversa dall'annuale deve essere comunicata  al  datore  di
          lavoro ai fini  della  sua  annotazione  nel  documento  di
          valutazione dei rischi; 
                m)  partecipa  alla  programmazione   del   controllo
          dell'esposizione dei lavoratori i cui  risultati  gli  sono
          forniti con tempestivita' ai  fini  della  valutazione  del
          rischio e della sorveglianza sanitaria; 
                n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
          dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al  Ministero
          del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
          termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.».