Art. 135 Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84). 1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, prima di essere destinati ad attivita' che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneita' alla mansione specifica. 2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonche' dei rischi, ancorche' di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione. 3. La visita medica preventiva comprende un'anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli puo' avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti. 4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi: a) idoneo; b) idoneo a determinate condizioni; c) non idoneo. 5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro o suo delegato, anche in modalita' telematica, il giudizio di idoneita' e i limiti di validita' del medesimo. 6. Il medico autorizzato, nell'ambito della visita preventiva nonche' in occasione delle visite previste dall'articolo 136, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica per iscritto anche in modalita' telematica i risultati dei giudizi di idoneita' che lo riguardano. 7. Ai fini della valutazione dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.
Note all'art. 135: - La legge 8 marzo 2017, n. 24, recante attuazione disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64.