Art. 135 
 
Visita medica preventiva  (direttiva  2013/59/EURATOM,  articolo  45;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84). 
 
  1. Il datore di lavoro assicura che  i  lavoratori  esposti  e  gli
apprendisti e studenti di  cui  all'articolo  120,  prima  di  essere
destinati ad attivita' che li espongono alle  radiazioni  ionizzanti,
sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine
di valutare la loro idoneita' alla mansione specifica. 
  2. Il datore di lavoro  informa  il  medico  autorizzato,  all'atto
della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonche' dei
rischi, ancorche' di natura diversa da quella radiologica, connessi a
tale destinazione. 
  3. La visita  medica  preventiva  comprende  un'anamnesi  completa,
dalla quale risultino  anche  le  eventuali  esposizioni  precedenti,
dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici,
e un esame obiettivo completato dalle indagini  specialistiche  e  di
laboratorio, ritenute necessarie  dal  medico  autorizzato,  ai  fini
della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli puo'  avvalersi,
per  accertamenti  diagnostici,  della   collaborazione   di   medici
specialisti. 
  4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico
autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi: 
    a) idoneo; 
    b) idoneo a determinate condizioni; 
    c) non idoneo. 
  5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di  lavoro
o suo  delegato,  anche  in  modalita'  telematica,  il  giudizio  di
idoneita' e i limiti di validita' del medesimo. 
  6. Il  medico  autorizzato,  nell'ambito  della  visita  preventiva
nonche'  in  occasione  delle  visite  previste  dall'articolo   136,
illustra al lavoratore il  significato  delle  dosi  ricevute,  delle
introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici
e gli comunica per iscritto anche in modalita' telematica i risultati
dei giudizi di idoneita' che lo riguardano. 
  7. Ai fini della valutazione  dell'idoneita'  all'esposizione  alle
radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto  delle  linee
guida riconosciute nell'ambito del  Sistema  Nazionale  di  cui  alla
legge 8 marzo 2017, n. 24. 
 
          Note all'art. 135: 
              - La legge 8 marzo  2017,  n.  24,  recante  attuazione
          disposizioni in materia di sicurezza  delle  cure  e  della
          persona assistita, nonche' in  materia  di  responsabilita'
          professionale degli esercenti le professioni sanitarie,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64.