Art. 136 
 
Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/EURATOM,
  articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,
  articolo 85). 
 
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori  esposti  e
gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano  sottoposti,
a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica  almeno  una
volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga  variata  la
destinazione  lavorativa  o  aumentino  i  rischi  connessi  a   tale
destinazione.  La  visita   medica   periodica   per   i   lavoratori
classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e  studenti
a essi equiparati deve essere effettuata di norma  ogni  sei  mesi  e
comunque almeno una volta ogni dodici  mesi  a  giudizio  del  medico
autorizzato.  Le  visite  mediche  periodiche  sono  integrate  dalle
indagini specialistiche e  di  laboratorio  ritenute  necessarie  dal
medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneita'. 
  2. Gli organi preposti alla  vigilanza  di  cui  all'articolo  106,
comma 2, e i medici autorizzati possono  disporre  che  dette  visite
siano ripetute con maggiore frequenza in  tutti  i  casi  in  cui  le
condizioni di esposizione e lo stato  di  salute  dei  lavoratori  lo
esigano. 
  3. La visita medica straordinaria  e'  eseguita  su  richiesta  del
lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta
dal  medico  autorizzato  correlabile  ai  rischi  professionali   e,
pertanto, suscettibile di modificare il giudizio  di  idoneita'  alla
mansione specifica. 
  4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e
2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori  uno  dei  seguenti
giudizi: 
    a) idonei; 
    b) idonei a determinate condizioni; 
    c) non idonei; 
    d)  lavoratori  sottoposti  a  sorveglianza  sanitaria  dopo   la
cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti. 
  5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in  modalita'
telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al  comma  3  e  i
termini di validita' del medesimo. 
  6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione  della  sorveglianza
sanitaria per il tempo ritenuto  opportuno,  a  giudizio  del  medico
autorizzato, nei confronti dei  lavoratori  allontanati  dal  rischio
perche' non idonei o trasferiti ad attivita'  che  non  espongono  ai
rischi  derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti.  Anche   per   tali
lavoratori il medico formula il giudizio di idoneita'  ai  sensi  del
comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita'  con
radiazioni. 
  7. Prima della cessazione del  rapporto  di  lavoro  il  datore  di
lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica.  In  tale
occasione il medico autorizzato fornisce  al  lavoratore  indicazioni
riguardo all'opportunita' di  sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari,
anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base  dello
stato di salute  del  medesimo  e  dell'evoluzione  delle  conoscenze
scientifiche. 
  8. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui al  comma  1,
nel periodo necessario  all'espletamento  e  alla  valutazione  delle
indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il
giudizio di idoneita', di cui al comma  3,  in  precedenza  formulato
conserva la sua efficacia.