Art. 137 
 
Allontanamento dal lavoro (direttiva  59/2013/EURATOM,  articolo  47;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86). 
 
  1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di  allontanare  immediatamente
dal  lavoro  comportante  esposizione  a   rischi   derivanti   dalle
radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica  risultino,
a giudizio del medico autorizzato, non idonei. 
  2. Detti lavoratori non possono proseguire  l'attivita'  cui  erano
adibiti, ne' altre attivita' che li  espongano  ai  rischi  derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo  essere  stati  riconosciuti
nuovamente idonei dal medico autorizzato. 
  3.  Il  medico   autorizzato   richiede   al   datore   di   lavoro
l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei  e  propone  il
reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non
idoneita'.