Art. 138 
 
Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
                          230, articolo 88) 
 
  1. Presso il Ministero del Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e'
tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su  domanda,
i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  h),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i  requisiti
stabiliti dal successivo comma  2  e  che  dimostrino  di  essere  in
possesso della capacita' tecnica e professionale  necessaria  per  lo
svolgimento dei compiti  inerenti  alla  sorveglianza  sanitaria  dei
lavoratori esposti. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il   Ministro   della   salute   e   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  emanarsi  entro  diciotto  mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui  al  comma
1, i contenuti della formazione  e  dell'aggiornamento  professionale
dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti  ai
fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati; 
    b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente
almeno  al  master  di  secondo  livello  ovvero  ad  una  scuola  di
specializzazione che comprendano una parte pratica  corrispondente  a
40 giorni lavorativi; 
    c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici  della  prova  di
esame fermo restando  che  la  stessa  dovra'  contemplare  anche  la
risoluzione di un caso pratico; 
    d) aggiornamento professionale assicurato mediante  corsi  tenuti
da  istituti  universitari,  dagli   Albi   professionali   o   dalle
associazioni di categoria equivalente a  150  crediti  ECM  ogni  tre
anni; 
    e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per
chi abbia  riportata  una  condanna  per  reati  contro  la  pubblica
amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono
essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici
e che non risultano interdetti; 
    f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti  presso  i
quali il tirocinio e' svolto; 
    g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda  di
iscrizione  nell'elenco  e  della  modalita'  secondo   cui   avviene
l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco; 
    h) previsione della composizione della commissione di  esame  con
designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni: 
      1) due componenti designati dal Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
      2) un componente designato dal Ministero della salute; 
      3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
      4) un componente designato dall'INAIL; 
      5) un componente designato dal Ministero dell'Universita'; 
      6) due componenti designati dall'ISIN; 
  fermo il ruolo  del  presidente  in  capo  ad  uno  dei  componenti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    i)  definizione  dei  compiti  della   commissione   preposta   a
deliberare  sull'iscrizione  nell'elenco,  fermo  restando  che  alla
stessa  spetta  di  esprimere  proposte  e  pareri  in  merito   alla
sospensione e alla cancellazione dagli elenchi; 
    l) individuazione nella sede del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in  Roma  del  luogo  di  svolgimento  degli  esami
finalizzati ad ottenere l'iscrizione; 
    m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a  rinuncia
della  mancata  presentazione  del  candidato  all'esame  nella  data
stabilita. 
  3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica  la
disciplina di cui all'allegato XXI. 
 
          Note all'art. 138: 
              - Il testo dall'articolo 2,  comma  1,  lett.  h),  del
          citato decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai  fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
              (Omissis); 
                h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
          titoli e dei requisiti formativi  e  professionali  di  cui
          all'articolo 38, che  collabora,  secondo  quanto  previsto
          all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro  ai  fini
          della valutazione dei rischi ed e'  nominato  dallo  stesso
          per effettuare la sorveglianza sanitaria e  per  tutti  gli
          altri compiti di cui al presente decreto;».