Art. 138 Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 88) 1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e' tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacita' tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri: a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati; b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi; c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la risoluzione di un caso pratico; d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni; e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti; f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto; g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco; h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni: 1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) un componente designato dal Ministero della salute; 3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 4) un componente designato dall'INAIL; 5) un componente designato dal Ministero dell'Universita'; 6) due componenti designati dall'ISIN; fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi; l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l'iscrizione; m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all'esame nella data stabilita. 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la disciplina di cui all'allegato XXI.
Note all'art. 138: - Il testo dall'articolo 2, comma 1, lett. h), del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: (Omissis); h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;».