Art. 139 
 
Attribuzioni del medico autorizzato  (decreto  legislativo  17  marzo
                     1995, n. 230, articolo 89) 
 
  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il  medico  addetto  alla
sorveglianza  sanitaria  dei  lavoratori  esposti,   fermi   comunque
restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo: 
    a) effettua  l'analisi  dei  rischi  individuali  per  la  salute
connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai  fini  della
programmazione della sorveglianza  sanitaria  del  lavoratore,  anche
attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; 
    b) istituisce e aggiorna i  documenti  sanitari  personali  e  li
consegna all'INAIL con le modalita'  previste  all'articolo  140  del
presente decreto; 
    c)  consegna  al  medico  autorizzato  subentrante  i   documenti
sanitari personali di cui alla lettera b),  nel  caso  di  cessazione
dall'incarico; 
    d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa  in  atto
di infrastrutture e procedure  idonee  a  garantire  la  sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale
che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.