Art. 140 
 
Documento sanitario personale  (direttiva  2013/59/EURATOM,  articolo
48; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 90). 
 
  1. Per ogni lavoratore esposto il  medico  autorizzato  istituisce,
aggiorna e conserva un documento  sanitario  personale  in  cui  sono
compresi: 
    a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria
eccezionale; 
    b) la destinazione lavorativa, i  rischi  a  essa  connessi  e  i
successivi mutamenti; 
    c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da  esposizioni
normali,  sia  da  esposizioni  accidentali  o  di  emergenza  ovvero
soggette ad autorizzazione speciale,  utilizzando  i  dati  trasmessi
dall'esperto di radioprotezione. 
  2. I lavoratori  hanno  diritto  ad  accedere  ai  risultati  delle
valutazioni  di  dose,  delle  valutazioni  delle   introduzioni   di
radionuclidi  e  degli  esami  medici  e  radiotossicologici  che  li
riguardano,  e  di  ricevere,  dietro  loro  richiesta,  copia  della
relativa documentazione. Copia del documento sanitario  personale  e'
consegnata dal medico autorizzato all'interessato su sua richiesta e,
comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro. 
  3. Il documento sanitario personale e' conservato sino alla data in
cui il lavoratore compie o  avrebbe  compiuto  il  settantacinquesimo
anno di eta',  e  in  ogni  caso  per  almeno  trenta  anni  dopo  la
cessazione  del  lavoro  comportante  esposizione   alle   radiazioni
ionizzanti. 
  4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla  cessazione
del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita'  di  impresa
comportante esposizioni alle radiazioni  ionizzanti  a  consegnare  i
predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di  cui
all'articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all'INAIL,  che  assicura
la loro conservazione nel rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'
previste nel presente articolo.  Su  richiesta  motivata  del  medico
autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il  Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali  puo'  concedere  proroga  ai
predetti termini di consegna. 
  5.  Le  modalita'  di  tenuta  e   conservazione   della   predetta
documentazione e  i  modelli  della  stessa,  anche  per  i  casi  di
esposizione contemporanea  alle  radiazioni  ionizzanti  e  ad  altri
fattori di rischio, sono stabiliti nell'allegato XXIII.