Art. 141 Sorveglianza sanitaria eccezionale (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 91). 1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 146. Provvede altresi' a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione sono subordinate all'assenso del medico autorizzato. 3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro ne da' notizia all'Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio.