Art. 141 
 
Sorveglianza  sanitaria   eccezionale   (direttiva   2013/59/EURATOM,
  articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  91). 
 
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' i  lavoratori  che  hanno
subito  una  contaminazione  siano  sottoposti  a  provvedimenti   di
decontaminazione. 
  2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' siano  sottoposti
a visita medica eccezionale, da parte di  un  medico  autorizzato,  i
lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da  comportare  il
superamento  di  uno  qualsiasi  dei  valori   stabiliti   ai   sensi
dell'articolo 146. Provvede altresi' a che i lavoratori in  questione
siano sottoposti a sorveglianza sanitaria  eccezionale,  comprendente
in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e  gli
esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a  seguito
dei risultati  della  visita  medica.  Le  successive  condizioni  di
esposizione sono subordinate all'assenso del medico autorizzato. 
  3. Nel  caso  in  cui,  nell'ambito  della  sorveglianza  sanitaria
eccezionale  di  cui  al  comma  2,  il  medico  autorizzato   decida
l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui  era  assegnato,  il
datore di lavoro ne  da'  notizia  all'Ispettorato  territoriale  del
lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio.