Art. 143 
 
Provvedimenti a carico dell'esperto di radioprotezione e  del  medico
  autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  articolo
  93). 
 
  1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporre, previa  contestazione
degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla
legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle
funzioni dell'esperto di radioprotezione o del medico autorizzato, in
caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti o  dell'obbligo
di aggiornamento professionale periodico. 
  2. Nei casi piu' gravi il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, su  proposta  del  Direttore  generale  competente,  con  le
modalita' stabilite  al  comma  1,  puo'  disporre  la  cancellazione
dell'esperto  di  radioprotezione  o  del  medico  autorizzato  dagli
elenchi previsti, rispettivamente, dagli articoli 129 e 138. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  possono  essere  adottati
dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine  di  sessanta
giorni per  presentare  le  proprie  controdeduzioni  sugli  addebiti
contestati. Tali provvedimenti non possono  essere  adottati  decorsi
sei  mesi  dalla  presentazione  delle   controdeduzioni   da   parte
dell'interessato. 
  4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi  1
o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna  definitiva  a  pena
detentiva del medico autorizzato o  dell'esperto  di  radioprotezione
per  reati  inerenti  alle  funzioni  attribuite.  La  procedura  per
l'adozione dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  viene  iniziata
d'ufficio anche in caso di sentenza  non  passata  in  giudicato  con
condanna a pena detentiva.