Art. 144 
 
  Ricorsi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 94) 
 
  1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in  materia
di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive. 
  2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1  e'  ammesso  ricorso,
entro  trenta  giorni,  con  eventuale   richiesta   di   sospensione
dell'esecutivita' dei  provvedimenti,  all'autorita'  gerarchicamente
sovraordinata nell'ambito dei rispettivi  organi  di  vigilanza,  che
decide il ricorso  entro  quindici  giorni.  Decorso  inutilmente  il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.