Art. 144 Ricorsi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 94) 1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive. 2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutivita' dei provvedimenti, all'autorita' gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.