ART. 49 
 
(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e  per  le
               Province autonome di Trento e Bolzano) 
 
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che  provvedono  alle
finalita' del  presente  decreto  ai  sensi  dei  rispettivi  statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.