ART. 49
(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le
Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.