ART. 50
(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)
1. L'allegato VIII, che costituisce parte integrante del presente
decreto, e' modificato per il recepimento degli aggiornamenti
all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto del
Ministro della transizione ecologica. I restanti allegati sono
aggiornati con le modalita' ordinarie di cui all'articolo 36, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Cingolani, Ministro della
transizione ecologica
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Franceschini, Ministro della
cultura
Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, Il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 50:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, e' riportato nelle note all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, della
citata legge n. 234 del 2012:
«Art. 36 (Attuazione di atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per
gli affari europei.».