ART. 50 (Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria) 1. L'allegato VIII, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' modificato per il recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto del Ministro della transizione ecologica. I restanti allegati sono aggiornati con le modalita' ordinarie di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cingolani, Ministro della transizione ecologica Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Franceschini, Ministro della cultura Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, Il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 50: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' riportato nelle note all'articolo 6. - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, della citata legge n. 234 del 2012: «Art. 36 (Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.».