Art. 47 
 
                      Diritto all'informazione 
 
  1. La persona indicata come autore dell'offesa  e  la  vittima  del
reato  vengono  informate  senza  ritardo  da  parte   dell'autorita'
giudiziaria,  in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento  penale  o
all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva  o  della  misura  di
sicurezza, in merito  alla  facolta'  di  accedere  ai  programmi  di
giustizia riparativa e ai servizi disponibili. 
  2. L'informazione di cui  al  comma  1  e'  altresi'  fornita  agli
interessati dagli istituti e servizi, anche minorili,  del  Ministero
della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai  servizi  di
assistenza  alle  vittime,  dall'autorita'  di  pubblica   sicurezza,
nonche' da altri operatori che a qualsiasi titolo  sono  in  contatto
con i medesimi soggetti. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere  dai
mediatori  una  informazione  effettiva,  completa  e  obiettiva  sui
programmi di giustizia riparativa  disponibili,  sulle  modalita'  di
accesso e di svolgimento, sui  potenziali  esiti  e  sugli  eventuali
accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito  alle
garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto. 
  4. Le  informazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  fornite
all'esercente   la   responsabilita'    genitoriale,    al    tutore,
all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di  cui
all'articolo 121  del  codice  penale,  nonche'  ai  difensori  della
vittima del reato e della persona indicata come  autore  dell'offesa,
ove nominati. 
  5. Le informazioni vengono fornite ai  destinatari  in  una  lingua
comprensibile e in modo adeguato  all'eta'  e  alle  capacita'  degli
stessi. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  121  del  codice
          penale: 
                "Art.  121  (Diritto  di  querela  esercitato  da  un
          curatore speciale). - Se la persona offesa e' minore  degli
          anni quattordici o inferma di mente,  e  non  v'e'  chi  ne
          abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con
          la persona medesima in conflitto di interessi,  il  diritto
          di querela e' esercitato da un curatore speciale.".