Art. 47
Diritto all'informazione
1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del
reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorita'
giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o
all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di
sicurezza, in merito alla facolta' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa e ai servizi disponibili.
2. L'informazione di cui al comma 1 e' altresi' fornita agli
interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero
della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di
assistenza alle vittime, dall'autorita' di pubblica sicurezza,
nonche' da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto
con i medesimi soggetti.
3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai
mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui
programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalita' di
accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali
accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle
garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite
all'esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore,
all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui
all'articolo 121 del codice penale, nonche' ai difensori della
vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa,
ove nominati.
5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua
comprensibile e in modo adeguato all'eta' e alle capacita' degli
stessi.
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 121 del codice
penale:
"Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un
curatore speciale). - Se la persona offesa e' minore degli
anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne
abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con
la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto
di querela e' esercitato da un curatore speciale.".