Art. 47 Diritto all'informazione 1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorita' giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili. 2. L'informazione di cui al comma 1 e' altresi' fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti. 3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalita' di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto. 4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonche' ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati. 5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'eta' e alle capacita' degli stessi.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 121 del codice penale: "Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale). - Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale.".