Art. 48 
 
  Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa 
 
  1. Il  consenso  alla  partecipazione  ai  programmi  di  giustizia
riparativa e' personale, libero, consapevole, informato  ed  espresso
in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti. 
  2. Per la persona minore  d'eta'  che  non  ha  compiuto  gli  anni
quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e assenso  della
stessa,  tenuto  conto  della   sua   capacita'   di   discernimento,
dall'esercente la responsabilita' genitoriale  o,  nei  casi  di  cui
all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. 
  3.  Per  la  persona  minore  d'eta'  che  ha  compiuto  gli   anni
quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e dall'esercente la
responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo  121  del
codice  penale,  dal  curatore  speciale.  Qualora   l'esercente   la
responsabilita' genitoriale o il curatore speciale  non  prestino  il
consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e  considerato
l'interesse della persona minore d'eta', valuta  se  procedere  sulla
base del solo  consenso  di  quest'ultima.  Restano  fermi  i  limiti
inerenti alla capacita' di agire del minore. 
  4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e'  espresso  dal
tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso e'
espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona  sottoposta
ad  amministrazione  di  sostegno,  il  consenso   e'   espresso   da
quest'ultima, da  sola  o  con  l'assistenza  dell'amministratore  di
sostegno, sulla  base  delle  specifiche  indicazioni  contenute  nei
provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407,  comma  4,  del  codice
civile. 
  5. Il consenso per l'ente e' espresso dal legale rappresentante pro
tempore o da un suo delegato. 
  6. Il consenso viene raccolto nel  corso  del  primo  incontro  dal
mediatore designato, alla presenza del difensore  della  vittima  del
reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa,
quando questi lo richiedono. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il testo degli articoli 405 e  407,  comma
          4, del codice civile: 
                "Art. 405 (Decreto di nomina  dell'amministratore  di
          sostegno. Durata dell'incarico e relativa  pubblicita').  -
          Il giudice tutelare provvede entro  sessanta  giorni  dalla
          data  di  presentazione   della   richiesta   alla   nomina
          dell'amministratore  di  sostegno  con   decreto   motivato
          immediatamente esecutivo, su ricorso di  uno  dei  soggetti
          indicati nell'articolo 406. 
                Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo'
          essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e
          diventa  esecutivo  a  decorrere  dal  momento  in  cui  la
          maggiore eta' e' raggiunta. 
                Se l'interessato e' un interdetto o  un  inabilitato,
          il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della  sentenza
          di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. 
                Qualora  ne  sussista  la  necessita',   il   giudice
          tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per
          la cura della persona interessata e per la conservazione  e
          l'amministrazione del suo patrimonio. Puo'  procedere  alla
          nomina  di  un  amministratore  di   sostegno   provvisorio
          indicando gli atti che e' autorizzato a compiere. 
                Il decreto di nomina dell'amministratore di  sostegno
          deve contenere l'indicazione: 
                  1) delle generalita' della persona  beneficiaria  e
          dell'amministratore di sostegno; 
                  2) della  durata  dell'incarico,  che  puo'  essere
          anche a tempo indeterminato; 
                  3) dell'oggetto  dell'incarico  e  degli  atti  che
          l'amministratore di sostegno ha il potere  di  compiere  in
          nome e per conto del beneficiario; 
                  4) degli atti che  il  beneficiario  puo'  compiere
          solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 
                  5) dei limiti, anche  periodici,  delle  spese  che
          l'amministratore di sostegno puo'  sostenere  con  utilizzo
          delle somme di cui il  beneficiario  ha  o  puo'  avere  la
          disponibilita'; 
                  6) della periodicita' con cui  l'amministratore  di
          sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita'  svolta
          e  le  condizioni  di  vita   personale   e   sociale   del
          beneficiario. 
                Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il
          giudice  tutelare  puo'  prorogarlo  con  decreto  motivato
          pronunciato  anche  d'ufficio  prima  della  scadenza   del
          termine. 
                Il  decreto  di  apertura   dell'amministrazione   di
          sostegno,  il   decreto   di   chiusura   ed   ogni   altro
          provvedimento  assunto  dal  giudice  tutelare  nel   corso
          dell'amministrazione    di    sostegno    devono     essere
          immediatamente   annotati   a    cura    del    cancelliere
          nell'apposito registro. 
                Il  decreto  di  apertura   dell'amministrazione   di
          sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati,
          entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le
          annotazioni   in   margine   all'atto   di   nascita    del
          beneficiario.  Se  la  durata  dell'incarico  e'  a   tempo
          determinato, le annotazioni devono essere  cancellate  alla
          scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o  in
          quello eventuale di proroga." 
                "Art. 407 (Procedimento). 
                (Omissis). 
                4.  Il  giudice  tutelare  puo',   in   ogni   tempo,
          modificare  o  integrare,  anche  d'ufficio,  le  decisioni
          assunte con il decreto  di  nomina  dell'amministratore  di
          sostegno. 
                (Omissis).".