Art. 48
Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa
1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia
riparativa e' personale, libero, consapevole, informato ed espresso
in forma scritta. E' sempre revocabile anche per fatti concludenti.
2. Per la persona minore d'eta' che non ha compiuto gli anni
quattordici, il consenso e' espresso, previo ascolto e assenso della
stessa, tenuto conto della sua capacita' di discernimento,
dall'esercente la responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui
all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.
3. Per la persona minore d'eta' che ha compiuto gli anni
quattordici, il consenso e' espresso dalla stessa e dall'esercente la
responsabilita' genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del
codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la
responsabilita' genitoriale o il curatore speciale non prestino il
consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato
l'interesse della persona minore d'eta', valuta se procedere sulla
base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti
inerenti alla capacita' di agire del minore.
4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso e' espresso dal
tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso e'
espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta
ad amministrazione di sostegno, il consenso e' espresso da
quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di
sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei
provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice
civile.
5. Il consenso per l'ente e' espresso dal legale rappresentante pro
tempore o da un suo delegato.
6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal
mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del
reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa,
quando questi lo richiedono.
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo degli articoli 405 e 407, comma
4, del codice civile:
"Art. 405 (Decreto di nomina dell'amministratore di
sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita'). -
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti
indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo'
essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e
diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la
maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato,
il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza
di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita', il giudice
tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per
la cura della persona interessata e per la conservazione e
l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla
nomina di un amministratore di sostegno provvisorio
indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno
deve contenere l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere
anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere
solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che
l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo
delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la
disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta
e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il
giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato
pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del
termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di
sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro
provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere
nell'apposito registro.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di
sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati,
entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita del
beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo
determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla
scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in
quello eventuale di proroga."
"Art. 407 (Procedimento).
(Omissis).
4. Il giudice tutelare puo', in ogni tempo,
modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni
assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di
sostegno.
(Omissis).".