Art. 49 
 
                 Diritto all'assistenza linguistica 
 
  1. La persona indicata come  autore  dell'offesa,  la  vittima  del
reato e gli altri partecipanti che non parlano o non  comprendono  la
lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da  un
interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi  di
giustizia riparativa. 
  2. Negli stessi casi e' disposta la traduzione della relazione  del
mediatore. 
  3. La conoscenza della lingua italiana e'  presunta  fino  a  prova
contraria per chi sia cittadino italiano.  L'impiego  di  una  lingua
diversa  dalla  lingua  madre  dell'interessato  e'  consentito  solo
laddove  l'interessato  ne  abbia  una  conoscenza   sufficiente   ad
assicurare la partecipazione effettiva al  programma.  L'accertamento
sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dal mediatore. 
  4. L'interprete e il  traduttore  sono  nominati  anche  quando  il
mediatore ha personale conoscenza della  lingua  o  del  dialetto  da
interpretare. 
  5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice
di procedura penale, in quanto compatibili. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  144  e  145  del
          codice di procedura penale: 
                "Art.    144    (Incapacita'    e    incompatibilita'
          dell'interprete).  -  1.  Non  puo'  prestare  ufficio   di
          interprete, a pena di nullita': 
                  a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e  chi
          e' affetto da infermita' di mente; 
                  b) chi  e'  interdetto  anche  temporaneamente  dai
          pubblici   uffici   ovvero   e'   interdetto   o    sospeso
          dall'esercizio di una professione o di un'arte; 
                  c)  chi  e'  sottoposto  a  misure   di   sicurezza
          personali o a misure di prevenzione; 
                  d) chi non puo' essere assunto come testimone o  ha
          facolta' d'astenersi dal testimoniare o chi e'  chiamato  a
          prestare ufficio di testimone o di perito ovvero  e'  stato
          nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o  in
          un procedimento  connesso.  Nondimeno,  nel  caso  previsto
          dall'articolo 119, la qualita' di  interprete  puo'  essere
          assunta da un prossimo congiunto della persona sorda,  muta
          o sordomuta." 
                "Art. 145 (Ricusazione e astensione dell'interprete).
          -  1.  L'interprete  puo'  essere  ricusato  per  i  motivi
          indicati nell'articolo  144,  dalle  parti  private  e,  in
          rapporto agli atti compiuti o disposti dal  giudice,  anche
          dal pubblico ministero. 
                2. Quando esiste un motivo di ricusazione,  anche  se
          non  proposto,  ovvero  se  vi  sono   gravi   ragioni   di
          convenienza  per  astenersi,  l'interprete  ha  obbligo  di
          dichiararlo. 
                3. La dichiarazione di ricusazione  o  di  astensione
          puo' essere presentata fino a che  non  siano  esaurite  le
          formalita'  di  conferimento  dell'incarico  e,  quando  si
          tratti   di   motivi   sopravvenuti    ovvero    conosciuti
          successivamente, prima che l'interprete abbia espletato  il
          proprio incarico. 
                4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione
          decide il giudice con ordinanza.".