Art. 49
Diritto all'assistenza linguistica
1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del
reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la
lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un
interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di
giustizia riparativa.
2. Negli stessi casi e' disposta la traduzione della relazione del
mediatore.
3. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova
contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua
diversa dalla lingua madre dell'interessato e' consentito solo
laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad
assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento
sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dal mediatore.
4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il
mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da
interpretare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice
di procedura penale, in quanto compatibili.
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo degli articoli 144 e 145 del
codice di procedura penale:
"Art. 144 (Incapacita' e incompatibilita'
dell'interprete). - 1. Non puo' prestare ufficio di
interprete, a pena di nullita':
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi
e' affetto da infermita' di mente;
b) chi e' interdetto anche temporaneamente dai
pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso
dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza
personali o a misure di prevenzione;
d) chi non puo' essere assunto come testimone o ha
facolta' d'astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a
prestare ufficio di testimone o di perito ovvero e' stato
nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in
un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto
dall'articolo 119, la qualita' di interprete puo' essere
assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta
o sordomuta."
"Art. 145 (Ricusazione e astensione dell'interprete).
- 1. L'interprete puo' essere ricusato per i motivi
indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in
rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche
dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se
non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di
convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di
dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione
puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le
formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si
tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il
proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione
decide il giudice con ordinanza.".