Articolo 107.
Principi generali in materia di selezione.
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti
conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in
applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con
riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza
dei seguenti presupposti:
a) l'offerta e' conforme alle previsioni contenute nel bando di
gara o nell'invito a confermare l'interesse nonche' nei documenti di
gara;
b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi
del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i
requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
2. La stazione appaltante puo' decidere di non aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente
piu' vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate
nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 febbraio 2014.
3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante puo' disporre
negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della
verifica dell'idoneita' degli offerenti. Tale facolta' puo' essere
esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. Se si avvale di tale possibilita', la stazione appaltante
garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e
del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera
imparziale e trasparente.
Note all'art. 107
- Per i riferimenti della direttiva 26 febbraio 2014,
n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si
veda nelle note alle premesse.