Articolo 108. 
 
Criteri  di  aggiudicazione  degli  appalti  di  lavori,  servizi   e
                             forniture. 
 
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  legislative,  regolamentari   o
amministrative relative al prezzo di  determinate  forniture  o  alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti  procedono
all'aggiudicazione degli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di  idee
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo  o  sulla
base dell'elemento prezzo  o  del  costo,  seguendo  un  criterio  di
comparazione costo/efficacia  quale  il  costo  del  ciclo  di  vita,
conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con  riguardo  al
costo del ciclo di vita. 
  2.  Sono  aggiudicati  esclusivamente  sulla  base   del   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata  sulla  base
del miglior rapporto qualita'/prezzo: 
  a) i contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di  ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi  ad  alta
intensita' di manodopera, come definiti  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera e), dell'allegato I.1; 
  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e  intellettuale
di importo pari o superiore a 140.000 euro; 
  c) i contratti  di  servizi  e  le  forniture  di  importo  pari  o
superiore  a  140.000  euro  caratterizzati  da  notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 
  d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato
per l'innovazione; 
  e) gli affidamenti di appalto integrato; 
  f) i  contratti  relativi  ai  lavori  caratterizzati  da  notevole
contenuto tecnologico o con carattere innovativo. 
  3. Puo' essere utilizzato  il  criterio  del  minor  prezzo  per  i
servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate  o  le  cui
condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per  i  servizi
ad  alta  intensita'  di   manodopera   di   cui   alla   definizione
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1. 
  4. I documenti di gara stabiliscono  i  criteri  di  aggiudicazione
dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,   all'oggetto   e    alle
caratteristiche   del   contratto.    In    particolare,    l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base  del  miglior
rapporto  qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o  sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di
assicurare   l'effettiva   individuazione   del   miglior    rapporto
qualita'/prezzo, valorizza gli elementi  qualitativi  dell'offerta  e
individua criteri  tali  da  garantire  un  confronto  concorrenziale
effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di  approvvigionamento
di beni e servizi informatici, le  stazioni  appaltanti,  incluse  le
centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento  qualitativo
ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo  per
l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione  gli  elementi  di
cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei  casi
in cui il contesto di impiego e' connesso alla tutela degli interessi
nazionali strategici. Nei casi di cui al  quarto  periodo,  quando  i
beni e servizi informatici oggetto di appalto sono  impiegati  in  un
contesto connesso alla tutela degli interessi  nazionali  strategici,
la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per  il  punteggio
economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti  ad  alta
intensita' di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un  tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. 
  5. L'elemento relativo  al  costo,  anche  nei  casi  di  cui  alle
disposizioni richiamate al comma 1, puo'  assumere  la  forma  di  un
prezzo o costo fisso sulla base del  quale  gli  operatori  economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
  6.  I  criteri  di   aggiudicazione   sono   considerati   connessi
all'oggetto  dell'appalto  quando  riguardino  lavori,  forniture   o
servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in  qualsiasi  fase  del
loro ciclo  di  vita,  compresi  i  fattori  coinvolti  nel  processo
specifico di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
forniture  o  servizi  o  in  un  processo  specifico  per  una  fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori  non  sono
parte del loro contenuto sostanziale. 
  7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo  competitivo,  il
bando o il  documento  descrittivo  indicano  i  singoli  criteri  di
valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella
in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione  prescelto  possono  essere  previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai  fini  della  tutela  della
libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli  operatori
nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui  al  Libro
II, parte IV, possono prevedere, nel bando  di  gara,  nell'avviso  o
nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole  e  medie  imprese  nella  valutazione   dell'offerta   e   a
promuovere,  per  le  prestazioni   dipendenti   dal   principio   di
prossimita'  per  la  loro  efficiente  gestione,  l'affidamento   ad
operatori economici con sede operativa  nell'ambito  territoriale  di
riferimento. Le disposizioni di cui al  terzo  periodo  si  applicano
compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi
di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e
proporzionalita'. Al fine di promuovere  la  parita'  di  genere,  le
stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti,  il  maggior  punteggio  da  attribuire  alle   imprese   che
attestano, anche a  mezzo  di  autocertificazione,  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  46-bis  del   codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198. La stazione appaltante verifica l'attendibilita'
dell'autocertificazione dell'aggiudicataria  con  qualsiasi  adeguato
mezzo. 
  8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di  cui
al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo,  nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione  o  comunque  attribuire  il
punteggio a ciascun elemento  dell'offerta,  le  stazioni  appaltanti
utilizzano  metodologie  che  individuino  con  un  unico   parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
  9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione,
i costi della manodopera e  gli  oneri  aziendali  per  l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei  servizi
di natura intellettuale. 
  10. Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione  all'oggetto  del  contratto.  Tale  facolta'  e'  indicata
espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza  bando
e puo' essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni  dalla
conclusione delle valutazioni delle offerte. 
  11. In caso di  appalti  di  lavori  aggiudicati  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla  base
del migliore rapporto qualita'/prezzo,  le  stazioni  appaltanti  non
possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere  aggiuntive
rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. 
  12. Ogni variazione che intervenga, anche  in  conseguenza  di  una
pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  al   provvedimento   di
aggiudicazione,  tenendo  anche   conto   dell'eventuale   inversione
procedimentale, non e' rilevante ai fini del calcolo di  medie  nella
procedura, ne' per l'individuazione della soglia  di  anomalia  delle
offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce
conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima
gara.