Articolo 110. 
 
                     Offerte anormalmente basse. 
 
  1. Le stazioni appaltanti valutano la congruita', la  serieta',  la
sostenibilita' e la realizzabilita' della migliore  offerta,  che  in
base a elementi  specifici,  inclusi  i  costi  dichiarati  ai  sensi
dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente  bassa.  Il  bando  o
l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 
  2. In presenza di  un'offerta  che  appaia  anormalmente  bassa  le
stazioni appaltanti richiedono per iscritto  all'operatore  economico
le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine
un termine non superiore a quindici giorni. 
  3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare  i  seguenti
elementi: 
  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei  prodotti,  dei
servizi prestati o del metodo di costruzione; 
  b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni  eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente per  fornire  i  prodotti,  per
prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
  c)  l'originalita'  dei  lavori,  delle  forniture  o  dei  servizi
proposti dall'offerente. 
  4. Non sono ammesse giustificazioni: 
  a)  in  relazione  a  trattamenti  salariali  minimi   inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; 
  b) in relazione agli oneri  di  sicurezza  di  cui  alla  normativa
vigente. 
  5. La stazione  appaltante  esclude  l'offerta  se  le  spiegazioni
fornite non giustificano adeguatamente il  livello  di  prezzi  o  di
costi proposti, tenendo conto degli  elementi  di  cui  al  comma  3,
oppure se l'offerta e' anormalmente bassa in quanto: 
  a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale  e  del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,  dai  contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del  lavoro
indicate nell'allegato X alla  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 
  b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119; 
  c) sono incongrui  gli  oneri  aziendali  della  sicurezza  di  cui
all'articolo   108,   comma   9,   rispetto   all'entita'   e    alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
  d)  il  costo  del  personale  e'  inferiore  ai  minimi  salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui  all'articolo  41,
comma 13. 
  6. Qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa  in  quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di  Stato,  la  stazione  appaltante
puo' escluderla unicamente per  questo  motivo,  soltanto  dopo  aver
consultato  l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'  in  grado   di
dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla  stazione
appaltante, che l'aiuto era compatibile con  il  mercato  interno  ai
sensi dell'articolo 107 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. In caso di esclusione  la  stazione  appaltante  informa  la
Commissione europea.