Articolo 112. 
 
  Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 
 
  1. Per ogni appalto od  ogni  accordo  quadro  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui  all'articolo  14  e  ogniqualvolta  sia
istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante
redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: 
  a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e  il
valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del  sistema  dinamico  di
acquisizione; 
  b) se del caso, i risultati della  selezione  qualitativa  e  della
riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da  invitare
a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: 
  1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati  e  i  motivi
della selezione; 
  2) i nomi dei candidati  o  degli  offerenti  esclusi  e  i  motivi
dell'esclusione; 
  c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; 
  d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della  sua
offerta, nonche', se e' nota, la parte  dell'appalto  o  dell'accordo
quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se  noti
al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del
contraente principale; 
  e) per le procedure  competitive  con  negoziazione  e  i  dialoghi
competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70  che  giustificano
l'utilizzazione di tali procedure; 
  f) per quanto riguarda le procedure negoziate  senza  pubblicazione
di un bando di gara,  le  circostanze  di  cui  all'articolo  76  che
giustificano l'utilizzazione di tali procedure; 
  g)  eventualmente,  le  ragioni  per  le  quali   l'amministrazione
aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un
accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; 
  h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le  misure
successivamente adottate. 
  2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per gli  appalti
basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore  economico  e
aggiudicati entro i  limiti  delle  condizioni  fissate  nell'accordo
quadro,  o  se  l'accordo  quadro  contiene  tutti  i   termini   che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture
in questione nonche' le condizioni oggettive  per  determinare  quale
degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'  tale
prestazione. 
  3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato  a  norma
dell'articolo  111  o  dell'articolo  127,  comma  3,   contiene   le
informazioni richieste al comma 1,  le  stazioni  appaltanti  possono
fare riferimento a tale avviso. 
  4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento  di  tutte  le
procedure di aggiudicazione. Garantiscono  la  conservazione  di  una
documentazione sufficiente a giustificare le  decisioni  adottate  in
tutte le fasi della procedura di  appalto,  quali  la  documentazione
relativa  alle  comunicazioni  con  gli  operatori  economici  e   le
deliberazioni interne, la preparazione  dei  documenti  di  gara,  il
dialogo   o   la   negoziazione   se   previsti,   la   selezione   e
l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione  e'  conservata  per
almeno  cinque  anni  a  partire   dalla   data   di   aggiudicazione
dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una  controversia,  fino
al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
  5. La relazione o i suoi principali elementi sono  comunicati  alla
Cabina  di  regia  di  cui  all'articolo  221   per   la   successiva
comunicazione  alla  Commissione  europea,   alle   autorita',   agli
organismi o alle  strutture  competenti,  quando  tale  relazione  e'
richiesta.