(Accordo - Art. 107)
                            ARTICOLO 107 
 
                        Trattamento dei dati 
 
1. La parte CE e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  autorizzano  i
prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire  dati,
per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di  fuori  del
loro territorio, ai fini del loro trattamento se esso  e'  necessario
per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori. 
2. La parte CE e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  adottano  le
opportune misure di salvaguardia a tutela  della  vita  privata,  dei
diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare  in
relazione al trasferimento dei dati personali.