ARTICOLO 107 Trattamento dei dati 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del loro territorio, ai fini del loro trattamento se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.