(Trattato-art. 104)
 
                              Art. 104 
 
 
  Fino  all'entrata  in   vigore   di   una   legislazione   egiziana
d'organizzazione  giudiziaria,  che  istituisca  Corti  di   completa
giurisdizione sara' provveduto per decreti di Sua Altezza il Sultano,
all'esercizio della giurisdizione sui  cittadini  austriaci  e  sulle
loro proprieta' da parte dei tribunali consolari britannici.