Art. 104 Fino all'entrata in vigore di una legislazione egiziana d'organizzazione giudiziaria, che istituisca Corti di completa giurisdizione sara' provveduto per decreti di Sua Altezza il Sultano, all'esercizio della giurisdizione sui cittadini austriaci e sulle loro proprieta' da parte dei tribunali consolari britannici.