(Trattato-art. 107)
 
                              Art. 107 
 
 
  L'Austria consente, per quanto la  concerne,  al  trasferimento  al
Governo di Sua Maesta' britannica dei poteri conferiti a Sua  Maesta'
Imperiale il Sultano, merce' la convenzione firmata, a Costantinopoli
il 29 ottobre 1888, relativamente alla libera navigazione, dal canale
di Suez. 
 
  Essa  rinuncia  ad  ogni  partecipazione  al  Consiglio   sanitario
marittimo e quarantenario d'Egitto e consente, in quanto la concerne,
al trasferimento  dei  poteri  di  questo  Consiglio  alle  autorita'
egiziane.