Art. 107 L'Austria consente, per quanto la concerne, al trasferimento al Governo di Sua Maesta' britannica dei poteri conferiti a Sua Maesta' Imperiale il Sultano, merce' la convenzione firmata, a Costantinopoli il 29 ottobre 1888, relativamente alla libera navigazione, dal canale di Suez. Essa rinuncia ad ogni partecipazione al Consiglio sanitario marittimo e quarantenario d'Egitto e consente, in quanto la concerne, al trasferimento dei poteri di questo Consiglio alle autorita' egiziane.