(Trattato-art. 108)
 
                              Art. 108 
 
 
  Tutti i beni e le proprieta' dell'antica Monarchia  austro-ungarica
in Egitto passano di pieno diritto al Governo egiziano, senza  alcuna
indennita'. 
 
  A  questo  riguardo,  fra  i  beni  e  le  proprieta',  dell'antica
Monarchia austro-ungarica,  saranno  considerate  comprese  tutte  le
proprieta' della Corona e i beni privati dall'antica famiglia sovrana
d'Austria-Ungheria. 
 
  Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti in  Egitto  a  sudditi
austriaci saranno trattati conformemente alle sezioni III e IV  della
parte X (Clausole economiche) del presente trattato.