Art. 146. La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso distintamente: a) per le attivita' e passivita' finanziarie proprie del conto del tesoro; b) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attivita' disponibili; c) per i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale scientifico ed artistico e le altre attivita' non disponibili; d) per le passivita' consolidate, perpetue e redimibili e le passivita' diverse. Il conto del patrimonio e' inoltre corredato: 1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, intesa a determinare le variazioni patrimoniali comprese negli accertamenti di bilancio, l'entrata e la spesa netta e di conseguenza il beneficio o la perdita che il bilancio ha lasciato al patrimonio; 2° del conto generale delle rendite e delle spese, dal quale risultino le rendite e le spese della parte effettiva del bilancio nonche' quelle derivanti dalla gestione del patrimonio; 3° del conto delle attivita' e passivita' classificate secondo i vari ministeri che le amministrano. Sono allegati al conto generale del patrimonio i conti speciali dimostrativi dei risultati di singole aziende od operazioni nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato.