(Regolamento-art. 146)
 
                              Art. 146. 
 
 
  La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione
della  consistenza  del   patrimonio   dello   Stato   al   principio
dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del  medesimo
e della consistenza alla fine di esso distintamente: 
 
    a) per le attivita' e passivita' finanziarie  proprie  del  conto
del tesoro; 
 
    b) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito,
i beni di natura industriale e le altre attivita' disponibili; 
 
    c) per i materiali militari, i beni destinati  ai  servizi  dello
Stato, il materiale scientifico ed artistico e le altre attivita' non
disponibili; 
 
    d) per le passivita' consolidate,  perpetue  e  redimibili  e  le
passivita' diverse. 
 
  Il conto del patrimonio e' inoltre corredato: 
 
    1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del
bilancio e quello del patrimonio, intesa a determinare le  variazioni
patrimoniali comprese negli accertamenti di bilancio, l'entrata e  la
spesa netta e di  conseguenza  il  beneficio  o  la  perdita  che  il
bilancio ha lasciato al patrimonio; 
 
    2° del conto generale delle rendite  e  delle  spese,  dal  quale
risultino le rendite e le spese della parte  effettiva  del  bilancio
nonche' quelle derivanti dalla gestione del patrimonio; 
 
    3° del conto delle attivita' e passivita' classificate secondo  i
vari ministeri che le amministrano. 
 
  Sono allegati al conto generale del  patrimonio  i  conti  speciali
dimostrativi dei risultati di singole  aziende  od  operazioni  nelle
quali sia impegnata la finanza dello Stato.