Art. 147. Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti: 1° i risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce; 2º le variazioni per ministeri alle previsioni iniziali effettuate nel corso dell'esercizio, classificate in distinti sub allegati, a seconda della, natura dell'atto di autorizzazione del provvedimento relativo e cioe': a) variazioni per capitoli apportate alle previsioni iniziali con leggi o decreti speciali; b) prelevazioni eseguite dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine con l'indicazione dei capitoli ai quali furono aggiunte le somme prelevate; c) prelevazioni eseguite dal fondo di riserva per le spese impreviste, con l'indicazione dei capitoli ai quali vennero aggiunte o iscritte le somme prelevate; 3° le variazioni per ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti, con leggi speciali; 4° il confronto fra gli accertamenti delle entrate e delle spese classificate tra le partite di giro.