(Regolamento-art. 148)
 
                              Art. 148. 
 
 
  I conti speciali indicati all'articolo 78 della legge devono essere
compilati in modo  che  ne  risultino  gli  effetti  economici  delle
diverse aziende e delle operazioni finanziarie. 
 
  A tale scopo le  amministrazioni  competenti  tengono  ordinate  le
rispettive scritture in guisa da fornire alla ragioneria generale  le
notizie  e  dimostrazioni  necessarie,  nella  forma  prescritta  dal
ministro delle finanze.