(Regolamento-art. 149)
 
                              Art. 149. 
 
 
  Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla  Corte  dei
conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La
Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro
il 15 dicembre restituisce due esemplari del rendiconto  finanziario,
accompagnandoli con una relazione al  Parlamento,  nella  quale  sono
esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario  e  su  quello
patrimoniale, nonche' sui conti speciali che vi sono uniti a corredo.