Art. 149. Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale, nonche' sui conti speciali che vi sono uniti a corredo.