(Codice di procedura penale-art. 162)
 
                              Art. 162 
 
           (Surrogazione di copie agli originali mancanti) 
 
  Fuori dei casi particolarmente regolati  dalle  leggi,  quando  per
qualsivoglia causa sono distrutti, smarriti o sottratti gli originali
di sentenze o di altri atti processuali dei quali occorre far  uso  e
non e'  possibile  ricuperarli,  la  copia  autentica  ha  valore  di
originale ed e' posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi. 
 
  A tal fine il presidente della corte o del tribunale o il  pretore,
d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero o della parte  privata
interessata, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla
alla cancelleria, salvo a costui il diritto di  averne  gratuitamente
un'altra copia autentica.