Art. 162 (Surrogazione di copie agli originali mancanti) Fuori dei casi particolarmente regolati dalle leggi, quando per qualsivoglia causa sono distrutti, smarriti o sottratti gli originali di sentenze o di altri atti processuali dei quali occorre far uso e non e' possibile ricuperarli, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui questo dovrebbe trovarsi. A tal fine il presidente della corte o del tribunale o il pretore, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero o della parte privata interessata, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo a costui il diritto di averne gratuitamente un'altra copia autentica.