Art. 163 (Ricostituzione di atti) Quando non e' possibile provvedere nel modo indicato nell'articolo precedente, il pubblico ministero e le parti private possono presentare al giudice prove per accertare la preesistenza e il contenuto degli atti mancanti. Il giudice, assunte le prove, stabilisce con ordinanza se e in quale tenore l'atto mancante deve essere ricostituito. Se esiste la minuta dell'atto mancante, l'originale e' ricostituito anche d'ufficio secondo il tenore della medesima, quando il pretore, il presidente o in mancanza di lui alcuno dei giudici che sottoscrissero l'originale mancante, riconosce che questo era conforme alla predetta minuta. Qualora non si possa provvedere alla ricostituzione dell'atto mancante in uno dei modi sopra indicati, il giudice determina se e' possibile e necessaria la rinnovazione, prescrivendone il modo. Quando occorre, stabilisce inoltre quali altri atti debbono essere rinnovati insieme con quello mancante.