(Codice di procedura penale-art. 163)
 
                              Art. 163 
 
                      (Ricostituzione di atti) 
 
  Quando non e' possibile provvedere nel modo indicato  nell'articolo
precedente,  il  pubblico  ministero  e  le  parti  private   possono
presentare al giudice  prove  per  accertare  la  preesistenza  e  il
contenuto  degli  atti  mancanti.  Il  giudice,  assunte  le   prove,
stabilisce con ordinanza se e in quale tenore  l'atto  mancante  deve
essere ricostituito. 
 
  Se esiste la minuta dell'atto mancante, l'originale e' ricostituito
anche d'ufficio secondo il tenore della medesima, quando il  pretore,
il  presidente  o  in  mancanza  di  lui  alcuno  dei   giudici   che
sottoscrissero  l'originale  mancante,  riconosce  che   questo   era
conforme alla predetta minuta. 
 
  Qualora non  si  possa  provvedere  alla  ricostituzione  dell'atto
mancante in uno dei modi sopra indicati, il giudice determina  se  e'
possibile e  necessaria  la  rinnovazione,  prescrivendone  il  modo.
Quando occorre, stabilisce inoltre quali altri  atti  debbono  essere
rinnovati insieme con quello mancante.