(Codice di procedura penale-art. 164)
 
                              Art. 164 
 
           (Divieto di pubblicazione di determinati atti) 
 
  E' vietata la pubblicazione, col mezzo della  stampa  o  con  altri
mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale  o
parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, del contenuto
di qualunque documento e di ogni atto scritto od orale relativo: 
 
  1° all'istruzione formale o sommaria, fino a che  del  documento  o
dell'atto non siasi data lettura nel dibattimento a porte aperte; 
 
  2° ad una istruzione chiusa con sentenza che dichiara  non  doversi
procedere, fino a che ne sia possibile la riapertura; 
 
  3° all'istruzione o al giudizio se  il  dibattimento  e'  tenuto  a
porte chiuse, fino a che siano trascorsi i  termini  stabiliti  dalle
norme sugli archivi di Stato. 
 
  Nei casi preveduti dai numeri 2° e 3° e'  fatta  eccezione  per  le
sentenze e per le  ordinanze,  purche'  non  si  tratti  di  sentenze
pronunciate in seguito a  dibattimento  a  porte  chiuse  a'  termini
dell'articolo 425.