Art. 164 (Divieto di pubblicazione di determinati atti) E' vietata la pubblicazione, col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, del contenuto di qualunque documento e di ogni atto scritto od orale relativo: 1° all'istruzione formale o sommaria, fino a che del documento o dell'atto non siasi data lettura nel dibattimento a porte aperte; 2° ad una istruzione chiusa con sentenza che dichiara non doversi procedere, fino a che ne sia possibile la riapertura; 3° all'istruzione o al giudizio se il dibattimento e' tenuto a porte chiuse, fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato. Nei casi preveduti dai numeri 2° e 3° e' fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze, purche' non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento a porte chiuse a' termini dell'articolo 425.