(Codice di procedura penale-art. 165)
 
                              Art. 165 
 
         (Rilascio di copie, gli estratti o di certificati) 
 
  Durante il procedimento e dopo la sua  definizione  possono  essere
chiesti,  da  chiunque  vi  abbia  interesse,   copie,   estratti   o
certificati di singoli atti. Le spese sono a carico del richiedente. 
 
  Il rilascio puo' essere  consentito  dal  giudice  istruttore,  dal
pretore o dal pubblico ministero che procede all'istruzione  e,  dopo
che questa e' chiusa con sentenza che dichiara non doversi precedere,
dal giudice istruttore o dal pretore. Durante il giudizio o  dopo  la
sua definizione il rilascio puo'  essere  consentito  dal  presidente
della corte o del tribunale o dal pretore. 
 
  Il rilascio predetto non fa venire meno il divieto di pubblicazione
stabilito nell'articolo precedente. 
 
  Se si tratta di scrittura sequestrata, si osservano le disposizioni
dell'articolo 343.