Art. 165 (Rilascio di copie, gli estratti o di certificati) Durante il procedimento e dopo la sua definizione possono essere chiesti, da chiunque vi abbia interesse, copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico del richiedente. Il rilascio puo' essere consentito dal giudice istruttore, dal pretore o dal pubblico ministero che procede all'istruzione e, dopo che questa e' chiusa con sentenza che dichiara non doversi precedere, dal giudice istruttore o dal pretore. Durante il giudizio o dopo la sua definizione il rilascio puo' essere consentito dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore. Il rilascio predetto non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito nell'articolo precedente. Se si tratta di scrittura sequestrata, si osservano le disposizioni dell'articolo 343.