(Testo unico-art. 96)
                              Art. 96. 
 
(Art. 1, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n.  2321  -  Art.  6,  R.
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 68, R.  decreto-legge  28
                       agosto 1931, n. 1227). 
 
  Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale  possono  essere
messi a disposizione del Ministro degli affari esteri  professori  di
ruolo delle  Regie  Universita'  e  dei  Regi  Istituti  d'istruzione
superiore per insegnamenti o  per  altri  uffici  scientifici  presso
Universita'  o  Istituti  superiori  all'estero,  sia  nazionali  che
dipendenti da Governi stranieri,  conservando  la  loro  qualita'  di
professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera  e
del trattamento economico. 
  La supplenza negli insegnamenti, di cui i professori anzidetti sono
titolari, sara' a carico del bilancio dello Stato a  norma  dell'art.
116. 
  Agli scopi indicati nei commi precedenti si  provvede  di  concerto
col Ministro delle finanze con i fondi di cui all'articolo 287.