(Testo unico-art. 97)
                              Art. 97. 
 
(Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n.  2321  -  Art.  6,  R.
                 decreto-legge 3 luglio 1930, 1176). 
 
  Il Ministro dell'educazione nazionale,  di  concerto  col  Ministro
degli  affari  esteri,  puo'  autorizzare  professori   di   Istituti
superiori esteri  ad  impartire  temporaneamente  insegnamenti  nelle
Regie Universita' e nei Regi Istituti superiori del  Regno.  All'uopo
e' necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio
della Facolta' o Scuola competente.