Art. 97. (Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176). Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri, puo' autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo e' necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio della Facolta' o Scuola competente.