(Testo unico-art. 98)
                              Art. 98. 
 
(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio  1930,  n.  1176  -  Art.  20,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  I  professori  italiani,  i  quali,   presso   Universita'   estere
legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di
ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno  un
triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un  concorso  a
cattedre d'insegnamento in Istituti italiani d'istruzione  superiore,
ottenere il trasferimento a un posto della stessa o, di altra materia
nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei
professori universitari. 
  Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti  o  nominati  a
posti di  ruolo  in  Istituti  italiani  d'istruzione  superiore,  il
servizio prestato in Universita' estere alle  condizioni  di  cui  al
comma precedente e' computato, agli effetti dell'anzianita'  e  della
carriera, allo stesso modo che se fosse stato  prestato  in  Istituti
italiani d'istruzione superiore. 
  Il servizio predetto e' computabile per la pensione,  a  condizione
che sia versata all'Erario la  ritenuta  straordinaria  del  sei  per
cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo
di tempo pari a quello valutabile.