(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 112)
                              Art. 112. 
          (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). 
 
  Il giudice deve pronunciare su tutta  la  domanda  e  non  oltre  i
limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio  su  eccezioni,  che
possono essere proposte soltanto dalle parti.